MOZIONE n. 76 del 03/05/2021
Esenzione dal pagamento della quota di accesso e di compartecipazione della spesa sanitaria per gli appartenenti alle Forze di Polizia, Arma dei Carabinieri, Forze Armate e Vigili del Fuoco.

Il Consiglio Regionale,

Premesso che:
• il comma 16 dell'articolo 8 della Legge 24 dicembre 1993 n.537 (Collegata alla Finanziaria 1994) e ss.mm.ii. concerne le condizioni di esenzione per reddito dalla compartecipazione alla spesa sanitaria;
• il D.M. del 17 marzo 2008 prevede la codifica nazionale delle condizioni di esecuzione della partecipazione del cittadino alla spesa sanitaria;
• la Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato), nel primo periodo della lettera p) dell'articolo 1 comma 796, ha previsto che, a decorre dal 1 gennaio 2007, per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, gli assistiti, non esentati dalla quota di partecipazione al costo, sono tenuti al pagamento di una quota fissa sulla ricetta pari 1O euro. Per le prestazioni erogate in regime di pronto soccorso ospedaliero, non seguite da ricovero, la cui condizione è stata codificata come codice bianco (ad eccezione di quelli afferenti al pronto soccorso a seguito di traumatismi ed avvelenamenti acuti), gli assistiti non esenti tenuti al pagamento di una quota fissa pari a 25 euro. Quest'ultima, riferita alle prestazioni erogate in regime di pronto soccorso, non è comunque dovuta dagli assistiti non esenti di età inferiore a 14 anni. Sono fatte salve le disposizioni eventualmente assunte dalle Regioni che, per l'accesso al pronto soccorso ospedaliero, pongono a carico degli assistiti oneri più elevati;
Considerato che: • alcune condizioni personali e sociali, associate a determinate situazioni reddituali, danno diritto all'esenzione dalla partecipazione al costo sulle prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio e sulle altre prestazioni specialistiche ambulatoriali. Sono tra gli altri esenti dal pagamento i lavoratori che ricevono una prestazione in seguito ad infortunio sul lavoro, che godono della copertura INAIL. Con riferimento alla predetta esenzione, tuttavia, restano esclusi i soggetti appartenenti alle Forze di Polizia ad ordinamento civile e militare, Arma dei Carabinieri, Forze Armate e Vigili del Fuoco, classificati con codice bianco in seguito agli infortuni sul lavoro, poiché gli stessi non godono di copertura assicurativa da parte dell'INAIL;
• il particolare periodo di emergenza epidemiologica legate al COVID-19, periodo in cui le suddette Forze di Polizia ad ordinamento civile e militare, Arma dei Carabinieri, Forze Armate e Vigili del Fuoco, sono più sollecitate e in modo continuo e costante;
Preso atto che anche altre Regioni hanno deliberato in materia, stabilendo che le prestazioni di Pronto Soccorso, erogate a seguito di infortunio sul lavoro subito da soggetti appartenenti alle Forze dell'Ordine ad ordinamento civile e militare, Arma dei Carabinieri, Forze Armate e Vigili del Fuoco, che non godono di copertura assicurativa INAIL, non siano assoggettate al pagamento della quota di accesso e della compartecipazione alla spesa (si veda, ad esempio, la Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto del 25 marzo 2013 n. 393);
Costatato che i soggetti appartenenti alle categorie escluse, a causa della mancata copertura assicurativa INAIL, si trovano nella situazione di non essere esentati dalle spese sanitarie conseguenti ad un infortunio sul lavoro, contrariamente a quanto avviene nei confronti degli altri lavoratori;
Ritenuto che la suddetta differenza di trattamento non risulta ragionevole, in quanto gli stessi soggetti si trovano a rischiare la vita e l'incolumità al fine di garantire la pubblica sicurezza;
Impegnano
Impegna la Giunta regionale
Impegnano il Presidente della Giunta Regionale A porre in essere ogni azione utile è necessaria per attivarsi con il Commissario ad ACTA a prevedere il non assoggettamento al pagamento della quota di accesso e della compartecipazione alla spesa sanitaria in favore dei soggetti appartenenti alle Forze dell'Ordine ad ordinamento civile e militare, Arma dei Carabinieri, Forze Armate e Vigili del Fuoco, che non godono di copertura assicurativa INAIL in conseguenza di infortunio sul lavoro.

Allegato:

03/05/2021
F. MANCUSO, C. MINASI, P. MOLINARO, P. RASO